Art. 1.

      1. Ai cittadini italiani, agli enti e alle società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di anticipazioni per beni, diritti e interessi perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1o gennaio 1969, e che hanno altresì beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e 29 gennaio 1994, n. 98, è corrisposto un ulteriore indennizzo.
      2. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 è fissato un ulteriore coefficiente di rivalutazione del  2,5.